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Premio 100 euro – indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

10/04/2020

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 e la successiva Risoluzione 18/E del 9 aprile, l’Agenzia delle Entrate risponde a numerosi quesiti relativi al Decreto Cura Italia, tra gli altri anche in merito al premio di 100 euro, previsto per i lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo, dall’art. 63 del decreto.

L’Agenzia chiarisce che:

per determinare il calcolo complessivo dell’importo da corrispondere deve essere fatto riferimento alle ore effettivamente lavorate nel mese rispetto a quelle lavorabili in base al contratto di lavoro o ai giorni effettivamente lavorati rispetto a quelli lavorabili in forza del contratto di lavoro. Tale seconda ipotesi, in cui il criterio sono i giorni, oltre che di più facile gestione appare più coerente al testo dell’art. 63 del decreto che fa espresso riferimento ai giorni

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo (e riteniamo, anche se non espressamente previsto, che lo stesso meccanismo valga anche in caso di instaurazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo) il premio deve essere computato in base al numero di giorni di lavoro svolti, con lo stesso criterio sopra illustrato.

Il premio deve essere corrisposto anche ai lavoratori che hanno lavorato fuori della sede aziendale, in trasferta, presso clienti, in missione o in sedi secondarie.

Per i lavoratori part time non è prevista alcuna riparametrazione dell’importo da corrispondere, da determinare solo in base alle giornate di effettivo lavoro. Nel calcolo non devono considerarsi giornate di assenza per malattia, ferie e aspettativa senza assegni

Restano esclusi i dipendenti che hanno lavorato in modalità smart working

Nel limite di reddito conseguito nell’anno 2019 pari a 40.000 euro lordi, non devono essere computati redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio tfr o arretrati relativi ad anni precedenti) o sostitutiva (come i premi produttività), ma esclusivamente il reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione irpef progressiva.

II termine per l’erogazione del bonus non è necessariamente il mese di aprile 2020, dovendo comunque essere corrisposto entro il termine del conguaglio di fine anno.

Nel caso in cui il datore di lavoro che deve corrispondere il premio non sia lo stesso che ha rilasciato la CU per l’anno precedente, il dipendente dovrà rilasciare al datore di lavoro un’autocertificazione attestante l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

In merito a tale autocertificazione, di seguito mettiamo a disposizione un modello che potrà essere utilizzato dagli interessati, precisando che per la corretta individuazione del proprio reddito bisogna far riferimento agli importi indicati nelle CU 2020 ai punti 1 e 2 (in caso di presenza di più CU relative a più datori di lavoro, dovranno essere sommati gli importi di tutte le CU).

In caso di più rapporti di lavoro part time, il premio sarà corrisposto dal datore di lavoro individuato dal lavoratore, al quale il lavoratore dovrà comunicare anche i giorni lavorati e quelli lavorabili presso l’altro datore di lavoro. Anche per tale dichiarazione è possibile fare riferimento al modello di seguito allegato

Modello autocertificazione: