La Fesica Confsal è il Sindacato autonomo dei lavoratori aderente alla Confsal la Confederazione dei Sindacati Autonomi dei lavoratori quarta forza sindacale del paese

Nuova procedure di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

23/07/2012

Con l’entrata in vigore della legge 92/2012 (cosiddetta “riforma lavoro”), dal 18 luglio entrano in vigore le nuove disposizioni relative alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda:

– la lavoratrice durante in periodo di gravidanza;

– la lavoratrice e il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;

– la lavoratrice e il lavoratori durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato;

in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro i 3 anni di vita del bambino, le stesse devono essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro (quindi, rispetto alla normativa previgente, l’età del bambino in cui è obbligatoria la convalida è estesa da 1 a 3 anni).

Per quanto riguarda tutti gli altri lavoratori:

Tutte le dimissioni o risoluzioni consensuali devono essere convalidate dal lavoratore; in assenza di tale convalida l’efficacia delle dimissioni resta sospesa.

La convalida può essere effettuata alternativamente:

– presso la Direzione Territoriale del Lavoro;

– presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente;

– presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

– mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dal datore di lavoro (modello Unilav).

In sintesi la nuova procedura può essere riassunta come segue:

ricevute le dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro dovrà invitare entro trenta giorni il lavoratore, a mezzo lettera raccomandata a.r., ad attivarsi per la convalida delle dimissioni presso gli enti preposti o a rilasciare la dichiarazione di conferma delle dimissioni in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Nei 7 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, il lavoratore potrà:

– aderire alla procedura di convalida o sottoscrivere la dichiarazione di convalida delle dimissioni;

– non aderire e quindi trascorsi i 7 giorni le dimissioni si intendono confermate dalla data stabilita;

– revocare le dimissioni e il rapporto riprende o continua dal giorno successivo alla revoca (al lavoratore non spetta in tal caso alcun compenso per le giornate di lavoro nel frattempo non lavorate, e lo stesso, nel caso in cui abbia percepito competenze relative alla cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto alla restituzione delle stesse).