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Le novità della riforma lavoro – lavoro autonomo e accessorio, associazione in partecipazione e tirocinio formativo

11/10/2012

LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

La legge di riforma individua, per la prima volta, degli elementi da considerare come indice di simulazione di un lavoro autonomo con partita iva, che nasconde in realtà una collaborazione coordinata e continuativa.

In base a quanto sopra, un rapporto che presenti due tra le caratteristiche sotto indicare deve intendersi come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa:

– durata del rapporto superiore agli 8 mesi nell’anno solare;

– corrispettivo annuo percepito dal lavoratore costituito per l’80% dai redditi derivanti da un unico committente o da una pluralità di committenti facenti capo ad un unico centro di imputazione di interessi;

– presenza, nella sede del committente, di una postazione fissa per il lavoratore;

Tale presunzione come sopra individuata non opera nel caso ricorrano congiuntamente le due seguenti condizioni:

– prestazione caratterizzata da elevate competenze teoriche acquisite attraverso percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio dell’attività;

– prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile a livello previdenziale (per l’anno 2012 tale reddito non deve essere inferiore a 18.662,50 euro);

L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Presunzione assoluta di subordinazione

La nuova norma, che aggiunge un comma all’art. 2549 del codice civile, introduce un elemento di presunzione assoluta (ovvero non contestabile neanche tramite prova contraria attestante le reali modalità di svolgimento del rapporto di lavoro) di subordinazione, che si applica ai contratti di associazione in partecipazione nel caso in cui gli associati addetti ad una medesima attività, quindi in caso di associati che apportino anche lavoro, sia in numero superiore a 3, esclusi dal computo coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado.

Presunzione di subordinazione salvo prova contraria

Altra novità è data dall’individuazione di tre elementi che, salvo prova contraria, costituiscono indici di subordinazione del rapporto di lavoro:

– mancata partecipazione agli utili dell’associato;

– mancata consegna all’associato del rendiconto di cui all’art. 2552 del codice civile;

– apporto di lavoro non “qualificato”, ovvero non connotato da “competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività”.

Retribuzione dell’associato

Con l’abrogazione dell’art. 86, c. 2 del D.L. 276/2003 è stato cancellato l’obbligo di garantire erogazione adeguate all’associato.

Vigenza delle nuove norme

La nuova disciplina è immediatamente valida, ad esclusione dei contratti di associazione in partecipazione in essere e che sono stati certificati, fino alla scadenza dei quali continuano a valere le vecchie norme.

Oneri contributivi

Anche per i contratti di associazione in partecipazione, in quanto soggetti a contribuzione presso la gestione separata Inps, entra in vigore l’aumento delle aliquote contributive fino al 33% nel 2018.

                                                             LAVORO ACCESSORIO       

Campo di applicazione

Con la nuova normativa viene completamente sostituito l’art. 70 del D.L. 276/2003, per cui viene ulteriormente ristretto l’ambito di applicazione delle prestazioni di lavoro accessorio mediante voucher o buoni lavoro.

Tali prestazioni vengono ridefinite come attività di natura meramente occasionale che non devono superare, con riferimento alla totalità dei committenti, il limite di compensi pari a 5.000 euro per anno solare; fermo restando tale limite complessivo, il lavoro accessorio può essere instaurato con committenti imprenditori commerciali o professionisti, per un limite massimo di compensi pari a 2.000 euro per ciascun committente per anno solare; tali limiti sono rivalutabili annualmente in base all’indice istat.

Attività agricole

In riferimento al lavoro agricolo, le norme sul lavoro accessorio si applicano alle attività agricole stagionali effettuate da pensionati e giovani con meno di 25 anni; per gli agricoltori con un volume di affari inferiore a 7.000 euro l’anno, tranne che persone iscritte l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Carnet dei buoni lavoro

Dovranno consentire la tracciabilità dei voucher e pertanto dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere orari, numerati progressivamente e datati.

Vigenza

I buoni richiesti prima dell’entrata in vigore della riforma sono utilizzabili, con le vecchie norme, fino al 31/05/2013.

TIROCINIO FORMATIVO

La riforma demanda ad un accordo in conferenza Stato-Regioni, da sottoscrivere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione di linee guida che prevedano una revisione della disciplina in materia al fine essenzialmente di contrastare abusi dello strumento del tirocinio.

In quest’ottica, tra tali linee guida, vi è la determinazione di un’indennità obbligatoria per il tirocinante, in assenza della quale sono previste sanzioni; tale norma desta non poche perplessità in quanto appare in aperta contraddizione con l’istituto del tirocinio, che dovrebbe essere finalizzato alla formazione del tirocinante, che proprio in tale formazione troverebbe la propria “remunerazione”, mentre la previsione di un’indennità obbligatoria sembrerebbe assimilarlo ad un rapporto lavorativo.