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Le novità della riforma lavoro – i licenziamenti collettivi e il nuovo rito giudiziario per i licenziamenti

19/10/2012

I LICENZIAMENTI COLLETTIVI

La possibilità di sanare vizi formali della comunicazione preventiva

La legge di riforma consente di sanare eventuali vizi formali relativi alla comunicazione preventiva prevista dall’art. 4 della legge 223/1991, mediante un successivo accordo sindacale comunque concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

I nuovi termini per la comunicazione contestuale ai licenziamenti

Esaurite tutte le procedure, sindacali e amministrative, previste dalla legge 223/91, il datore di lavoro può intimare i licenziamenti; la stessa legge prevedeva l’obbligo di inviare, contestualmente ai licenziamenti stessi, una comunicazione all’amministrazione regionale e ai sindacati, contenente l’elenco dei lavoratori licenziati e collocati in mobilità, con i relativi dati anagrafici, qualifica, inquadramento e criteri di scelta.

Ora per tale comunicazione il datore di lavoro avrà 7 giorni di tempo dalla comunicazione dei licenziamenti.

Il nuovo regime sanzionatorio

Anche per i licenziamenti collettivi, così come per quelli individuali, la legge di riforma non manca di complicare di molto il regime sanzionatorio.

Anche in questo caso, è necessario distinguere differenti casistiche:

1. licenziamento verbale.

In questo caso le sanzioni sono le stesse previste per il licenziamento verbale individuale, ovvero reintegra del lavoratore e risarcimento del danno in misura delle retribuzioni maturate nel periodo di estromissione dal lavoro, dedotto quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità

2. licenziamento viziato dal mancato rispetto delle procedure sindacali.

In tal caso la riforma riduce pesantemente le tutele del lavoratore, non esistendo più l’obbligo di reintegra, ma solo quello di risarcimento in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. licenziamento viziato da violazione dei criteri di scelta dei lavoratori

In tal caso resta in vigore la maggior tutela che prevede l’annullamento del licenziamento e la reintegra sul posto di lavoro, oltre al risarcimento in misura massima di 12 mensilità.

I nuovi termini per l’impugnazione del licenziamento collettivo

Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi che lo hanno determinato, se non contestuale; tale impugnazione è inefficace se non seguita, entro 180 giorni (e non più 270), dal deposito del ricorso in tribunale o dalla comunicazione al datore di lavoro di esperire il tentativo di conciliazione o arbitrato.

IL NUOVO RITO GIUDIZIARIO PER I LICENZIAMENTI

Sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi e francamente meno realistici, della legge di riforma è quello di ridurre sensibilmente i tempi delle cause relative al licenziamento.

Il calendario riservato alle cause per licenziamento

Per raggiungere tale obiettivo la norma stabilisce una specifica priorità per le cause inerenti i licenziamenti, disponendo che i tribunali debbano addirittura stabilire delle giornate appositamente dedicate alle udienze per tali tipi di cause.

Il ricorso avverso il licenziamento

Al ricorso per licenziamento vengono riconosciute le stesse prerogative di urgenza già vigenti nell’ordinamento (art. 700 c.p.c.), ma senza la necessità di dover dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso a tale procedura d’urgenza, ovvero il fumus boni juris e il periculum in mora.

Nel ricorso non possono essere contenute istanze diverse da quelle relative al licenziamento, a meno che non risultino fondate sugli stessi fatti costitutivi.

Ricevuto il ricorso, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti; il ricorso deve essere notificato dal ricorrente nel termine fissato dal giudice e comunque non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza.

Sempre il giudice assegna il termine alla parte convenuta per la costituzione in giudizio, termine comunque non inferiore a 5 giorni prima dell’udienza.

L’udienza di comparizione deve esser fissata non oltre 40 giorni dalla presentazione del ricorso.

Disposta e svolta l’istruttoria, il giudice accoglie o rigetta il ricorso, con ordinanza immediatamente esecutiva.

L’opposizione all’ordinanza

Il ricorso di opposizione all’ordinanza deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento opposto.

Il giudice provvede quindi a fissare l’udienza di discussione entro 60 giorni, fissando un termine fino a 10 giorni prima dell’udienza stessa per la costituzione in giudizio dell’opposto, costituzione che avviene mediante deposito presso la cancelleria del tribunale di una memoria difensiva.

Svolta la fase istruttoria, il giudice provvede ad accogliere o rigettare l’opposizione con sentenza, che deve essere depositata, completa delle motivazioni, entro i successivi 10 giorni presso la cancelleria del tribunale; tale sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca.

Il reclamo in appello

Contro la sentenza relativa all’opposizione, è possibile proporre reclamo in corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione.

La corte fissa l’udienza di discussione entro 60 giorni.

In sede di prima udienza, in presenza di gravi motivi, la corte può disporre la sospensione di efficacia della sentenza reclamata.

Terminata la fase istruttoria, la corte accoglie o rigetta il reclamo con sentenza, e provvede nei 10 giorni successivi all’udienza di discussione, al deposito delle motivazioni in cancelleria.

Ricorso per Cassazione

La sentenza della corte d’appello può essere impugnata presso la Corte di Cassazione entro 60 giorni dalla notifica.

La Corte deve fissare l’udienza di discussione entro 6 mesi dal ricorso.