La Fesica Confsal è il Sindacato autonomo dei lavoratori aderente alla Confsal la Confederazione dei Sindacati Autonomi dei lavoratori quarta forza sindacale del paese

Le novità della riforma lavoro – contratto a progetto

01/10/2012

L’Obbligo del progetto e gli elementi di presunzione di subordinazione

Nella nuova formulazione della normativa scompare ogni riferimento al “programma di lavoro o fase di esso”, per cui le collaborazioni a progetto stipulate a seguito dell’entrata in vigore della riforma lavoro dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere riconducibili ad uno o più progetti specifici che, peraltro, dovranno essere descritti nel contratto indicandone, oltre al contenuto, il risultato finale che intende raggiungere. Il progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitiva, demandando alla contrattazione nazionale l’individuazione degli stessi. La mancata indicazione del progetto come sopra specificato, in base alla nuova normativa, costituisce elemento sufficiente a determinare la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato, e ciò anche se il datore di lavoro/committente fosse in grado di fornire prove circa l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Si osserva come tale formulazione della norma si ponga in contraddizione con la giurisprudenza prevalente in materia, in base alla quale elemento discriminante al fine di individuare l’effettiva natura di un rapporto di lavoro sono le effettive modalità di esecuzione dello stesso, in base alle quali determinare la natura subordinata o meno dello stesso. Con la nuova formulazione, un contratto a progetto cui manchi il requisito formale del progetto stesso, a prescindere dalle effettive modalità di svolgimento dello stesso, dovrebbe essere ricondotto ad una natura subordinata.

Altro elemento che in base alla nuova normativa può essere indice di un rapporto di lavoro subordinato (ma in questo caso è ammessa la possibilità per il committente di fornire prova contraria), è dato dall’eventuale analogie delle modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore con quelle del personale dipendente del committente.

Il recesso

Ferma restando la facoltà, per entrambe le parti contraenti il contratto, di recedere anticipatamente dallo stesso per giusta causa, la nuova norma vieta espressamente di poter prevedere in sede di contratto la possibilità del recesso anticipato acausale.

Il committente potrà recedere esclusivamente nel caso in cui, durante l’esecuzione del progetto, dovessero emergere elementi che dimostrino l’inadeguatezza professionale del collaboratore, tale da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Non di poco conto la specifica contenuta nella norma, per cui tale idoneità debba essere oggettiva.

A sua volta il collaboratore potrà recedere anticipatamente dal contratto, esclusivamente nel caso in cui tale possibilità sia stata prevista nel contratto.

Il corrispettivo

La norma prevede espressamente che per la determinazione del compenso del collaboratore si debba far riferimento alla contrattazione collettiva vigente per i lavoratori subordinati che svolgono mansioni equiparabili.

Vigenza delle nuove norme

le nuove norme riguardano esclusivamente i contratti di collaborazione che saranno stipulati successivamente all’entrate in vigore della riforma, restando applicabili ai contratti stipulati precedentemente le vecchie norme.

Nulla specifica, invece, la norma per quei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore e dovessero essere prorogati successivamente, rischiando con ciò di generare un significativo contenzioso per tali fattispecie.

Prelievo contributivo

Sarà aumentato fino al 33% (per chi non è assicurato ad altre forme previdenziali) entro il 2018.

Indennità per disoccupazione

Spetterà a coloro hanno operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza, il cuo reddito lordo nell’anno precedente non sia stato superiore a 20.000 euro, nell’anno di riferimento abbiano una mensilità contributiva presso la gestione separata, aver avuto un periodo di disoccupazione non inferiore a 2 mesi nell’anno precedente, risultino accreditate non meno d 4 mensilità nell’anno precedente.