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Dal 10 luglio disponibili le procedure per l’utilizzo dei nuovi “buoni lavoro” per il lavoro occasionale

07/07/2017

Con la circolare 107 del 05 luglio 2017 l’Inps ha reso note le modalità di funzionamento del “libretto famiglia” e del “contratto di prestazione occasionale”, i nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi voucher in base al D.L. 50 del 24/04/2017.

Limiti di utilizzo

In base alla nuova normativa, il regime delle prestazioni di lavoro occasionale è soggetto ai seguenti limiti in termini di compensi che possono essere corrisposti nell’arco dell’anno civile:

1. Per ciascun prestatore (ovvero il lavoratore che presta la propria attività), con riferimento alla totalità degli utilizzatori, il compenso netto non può superare i 5.000 euro;
2. Per ciascun utilizzatore (ovvero il datore di lavoro che utilizza la prestazione del lavoratore), con riferimento alla totalità dei prestatori, il compenso netto non può superare i 5.000 euro;
3. Per le prestazioni rese complessivamente da un singolo prestatore a favore di un singolo utilizzatore, il compenso netto non può superare i 2.500 euro;

Nel computo dei limiti sopra indicati, i redditi corrisposti nei confronti delle seguenti categorie di prestatori sono calcolati in misura del 75%:

– Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
– Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso un’università;
– Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015;
– Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

I compensi percepiti in base alla normativa di cui al D.L. 50/2017:

• Non incidono sullo stato di disoccupazione;
• Sono computabili ai fini del reddito necessario al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
• Sono esenti da tassazione;

Le prestazioni sono soggette, oltre che ai limiti reddituali sopra indicati, a un limite temporale pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile.

Le prestazioni di lavoro occasionale non possono essere utilizzate nei seguenti casi:

 Se tra l’utilizzatore e il prestatore è già in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
 Nel caso in cui tra l’utilizzatore e il prestatore sia intercorso, nei sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;

Modalità operative

La gestione delle prestazioni occasionali sarà supportata da un’apposita piattaforma sul sito dell’inps.

Tutti gli adempimenti a carico degli utilizzatori e dei prestatori potranno essere assolti tramite il sito stesso, oppure tramite il contact center inps.

Gli stessi potranno rivolgersi anche agli enti di Patronato e agli intermediari di cui alla legge 11/01/1979 n. 12.

Sia l’utilizzatore che il prestatore dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica Inps.

Entrambi dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti connessi; il prestatore potrà inoltre indicare i propri estremi per l’accredito dei pagamenti delle prestazioni; a tal fine potrà indicare il codice iban di un conto corrente o libretto postale o di una carta di credito dotata di iban; comunque il conto corrente, libretto o carta di credito devono necessariamente essere intestati o co-intestati al prestatore.

Trattandosi di prestazioni non direttamente erogate dall’Inps, che funge solo da tramite tra l’utilizzatore e il prestatore, non è necessario che quest’ultimo invii all’inps il modello SR163 – necessario al pagamento delle prestazioni direttamente erogate dall’Inps -; in caso di errata indicazione delle coordinate di pagamento, l’istituto però non si assume alcuna responsabilità in ordine al buon fine dei pagamenti.

Nel caso in cui il prestatore non indichi delle coordinate di pagamento, il pagamento stesso avverrà mediante bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane spa.

Libretto famiglia

Il libretto famiglia è lo strumento a disposizione delle persone fisiche che lo utilizzano non nell’esercizio di attività professionale o di impresa e può essere utilizzato esclusivamente per:

– Lavori domestici, incluso giardinaggio, pulizia e manutenzione;
– Assistenza domiciliare a bambini, ammalati e anziani e disabili;
– Insegnamento privato;

Ogni “buono” ha il valore di 10 euro, di cui 8,00 costituiscono il compenso del prestatore, mentre i restanti due euro coprono la contribuzione inps, inail e i costi di gestione.

L’utilizzatore è tenuto, al termine della prestazione lavorativa e comunque entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a comunicare all’inps:

o I dati identificativi del prestatore;
o Il luogo di svolgimento della prestazione;
o Il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
o La durata della prestazione;
o L’ambito di svolgimento della prestazione;
o Altre informazioni per la gestione del rapporto;

contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceva notifica della stessa tramite sms e myinps.

Contratto di prestazione occasionale

Può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata e amministrazioni pubbliche.

Il compenso è stabilito dalle parti ma non può essere inferiore a 9,00 euro l’ora e il compenso giornaliero non può essere inferiore a quella corrispondente a 4 ore di lavoro, quindi a 36 euro.

Al compenso si applicano poi i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– Contributo previdenziale alla gestione separata inps pari al 33%;
– Premio assicurativo Inail pari al 3,5%;
– Oneri di gestione pari al 1%;

Oltre ai limiti più sopra indicati, l’utilizzo del cpo è soggetto ad ulteriori limitazioni:

– Non può essere utilizzato da datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– Non può essere utilizzato dalle imprese dell’edilizia e di settori affini, escavazioni, lavorazione materiale lapideo, dalle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
– Non può essere utilizzato nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
– In agricoltura, salvo che per i lavoratori:
o Titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
o Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero presso un’università;
o Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015;
o Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;

L’utilizzatore è tenuto a fornire all’inps, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, le seguenti informazioni:

– Dati indentificativi del prestatore;
– Misura del compenso;
– Luogo di svolgimento della prestazione;
– Data e ora di inizio e termine della prestazione;
– Settore di impiego;
– Altre informazioni per la gestione del rapporto;

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettuerà la revoca della dichiarazione inoltrata, da inviare entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello della prevista prestazione.

Sia della comunicazione di utilizzo del cpo, sia di quella di eventuale revoca, l’inps dà notizia al prestatore tramite sms e il sistema myinps; in caso di revoca di una prestazione effettivamente resa, il prestatore potrà a sua volta comunicare all’inps che la prestazione si è effettivamente svolta.

Il pagamento delle prestazioni da parte degli utilizzatori

Per poter utilizzare le prestazioni occasionali, siano esse il libretto famiglia o il cpo, gli utilizzatori devono preventivamente caricare dei soldi sul proprio portafoglio telematico destinato a finanziare gli oneri connessi alle prestazioni.

I versamenti devono essere effettuati mediante il modello F24 Elementi Identificativi (ELIDE).

I soldi versati potranno essere utilizzati per il pagamento delle prestazioni e dei relativi oneri, di norma entro i 7 giorni successivi al versamento.

L’erogazione dei compensi ai prestatori

Il pagamento dei compensi al prestatore avverrà da parte dell’inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, con le modalità già esposte.

Attraverso il proprio profilo sulla piattaforma informatica Inps, il prestatore potrà consultare i dati delle prestazioni svolte e dei pagamenti effettuati.