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Compatibilità tra naspi e altra attività lavorativa

19/03/2018

Con il messaggio 1162 del 16 marzo 2018, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità tra la naspi e alcuni tipologie di attività lavorative.

Il messaggio affronta in particolare 5 casistiche:

1. contratto intermittente: l’inps distingue il caso di contratto intermittente con obbligo di risposta alla chiamata (e con relativa indennità di disponibilità), da quello in cui il lavoratore non ha obbligo di risposto alla chiamata, affrontando la fattispecie di lavoratore che a seguito dell’involontaria cessazione di un rapporto di lavoro chieda la naspi, pur avendo in essere un contratto intermittente.
In caso di rapporto intermittente con obbligo di risposta, il lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta della naspi, deve comunicare all’inps il reddito presunto derivante da tale attività lavorativa (comprensivo dell’indennità di disponibilità). In questo caso di applica l’istituto del cumulo della prestazione e il reddito da lavoro intermittente non dovrà superare gli 8.000 euro.
Nel caso in cui il lavoratore non effettui la comunicazione nei 30 giorni o il reddito superi gli 8.000 euro, decadrà dalla prestazione.
In caso di contratto intermittente senza obbligo di risposta, se il contratto ha durata inferiore a 6 mesi troverà applicazione l’istituto della sospensione della prestazione per i soli giorni di effettivo lavoro; in alternativa l’interessato potrà optare per il cumulo della prestazione qualora il reddito da lavoro non superi gli 8.000 euro e invii la comunicazione nel termine dei 30 giorni dalla richiesta naspi.

2. lavoratore che, dopo aver richiesto la naspi al termine del contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto intermittente, con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera. in questo caso, se il contratto intermittente è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione; se il contratto è con obbligo di risposta (e relativa indennità di disponibilità), la naspi sarà sospesa per l’intera durata del contratto intermittente, in caso di contratto senza obbligo di risposta, la naspi sarà sospesa per le sole giornate di effettivo lavoro.

3. contratto subordinato, anche di tipo intermittente, di durata iniziale inferiore a 6 mesi e successivamente prorogato oltre il semestre. In caso di instaurazione di un rapporto subordinato di durata fino a 6 mesi, la naspi viene sospesa d’ufficio; in caso di rapporto intermittente con obbligo di chiamata e indennità di disponibilità, la sospensione opererà per l’intera durata del contratto, in caso di rapporto intermittente senza obbligo di risposta la sospensione opererà per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa.
In caso di proroga che comporti il superamento dei 6 mesi, anche se rapporto di tipo intermittente, la prestazione decade dalla data della proroga.

4. percettore di naspi che si rioccupi a tempo determinato in agricoltura. In caso di contratto di durata fino a 6 mesi, la prestazione viene sospesa d’ufficio a prescindere dal reddito derivante dall’attività lavorativa. La sospensione opera per le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
In caso di contratto di durata superiore a 6 mesi e il reddito sia inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si rimanda ai criteri di cui al punto 2.10 a.2 della circolare 94/2015.
In caso di contratto di durata superiore a 6 mesi con reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione, la prestazione decade.

5. percettore di naspi che si rioccupi con contratti a tempo determinato che si susseguono senza soluzione di continuità con lo stesso o diverso datore di lavoro.
Se tali rapporti di lavoro si susseguono per un periodo superiore a 6 mesi, il lavoratore decade dalla prestazione.