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Chiarimenti in merito ai concetti di quinquennio mobile e biennio mobile in riferimento ai trattamenti di integrazione salariale – circolare del Ministero del Lavoro 17 del 08/11/2017.

14/11/2017

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare citata a fornire chiarimenti in merito alla corretta determinazione del “quinquennio mobile” e del “biennio mobile” previsti dalle vigenti normative in materia di integrazione salariale.

In particolare la circolare ministeriale precisa come il calcolo del periodo debba essere effettuato a ritroso a partire dall’ultimo giorno di trattamento richiesto e come, trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l’inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo anche in costanza di utilizzo del trattamento.

In caso di richiesta di CIGS si considera l’ultimo giorno del mese per cui è stata richiesta la prestazione e, andando in dietro di 5 anni da quella data, si verifica se, considerando anche il trattamento oggetto della richiesta in esame, sono stati autorizzati più di 24 mesi; in caso positivo, il nuovo trattamento non potrà essere autorizzato.
La circolare conferma inoltre come i periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono rientrare nel calcolo della durata massima ai fini CIGO/CIGS.

In caso di CIGO il meccanismo è il medesimo, con l’unica differenza che il riferimento sarà la settimana e non il mese.

In caso di prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, si applicherà sempre il medesimo criterio, con riferimento al mese, tranne il caso in cui la prestazione richiesta sia disciplinata in settimane (come nel caso dell’assegno ordinario erogato dal fondo di integrazione salariale).

Stessi criteri si applicano al concetto di biennio mobile.