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“Assenze per neve” e retribuzione (10 febbraio 2012)

10/02/2012

In riferimento alla situazione atmosferica che dalla scorsa settimana interessa Roma e provincia, sono opportune alcune precisazioni per quanto riguarda i lavoratori del settore privato.
Prima di tutto occorre sottolineare come il verificarsi di situazioni metereologiche eccezionali non può essere di per sè un motivo sufficiente per assentarsi dal lavoro.
Il datore di lavoro, infatti, potrebbe comunque contestare al lavoratore l’assenza dal posto di lavoro, restando onere del lavoratore dimostrare di aver fatto tutto il possibile per recarsi sul posto di lavoro e quindi di essere effettivamente stato impossibilitato a raggiungere lo stesso per cause di forza maggiore.
Agli eventi verificatisi a Roma e provincia può essere certamente attribuito il carattere dell’eccezionalità e quindi è più che ragionevole ritenere che molti lavoratori possano effettivamente essere stati impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro; il concetto da tenere ben presente è comunque che il fatto in sè non è sufficiente a giustificare il lavoratore, il quale dovrà quindi comunque comportarsi secondo principi di correttezza e buona fede, cominciando con l’avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro dell’assenza e verificando tutte le possibili soluzioni utili per raggiungere il posto di lavoro.
Per quanto riguarda la retribuzione della giornata di lavoro non prestata, i contratti nazionali generalmente non disciplinano specificatamente questa fattispecie.
La soluzione più ragionevole, da concordare tra azienda e lavorateore, è quella di retribuire la giornate o le giornate considerando le stesse come ferie o permessi goduti dal lavoratore.
Non vi è alcun obbligo specifico dell’azienda a dover comunque retribuire la giornata anche a fronte della mancata prestazione lavorativa, così come non vi è alcun obbligo specifico del lavoratore a dover recuperare le ore non lavorate.
Ovviamente, nell’ambito delle vigenti norme legislative e contrattuali, qualsiasi altra soluzione concordata tra azienda e lavoratore rispetto all’eccezionalità del caso, può essere legittima se in linea con le norme stesse.