La Fesica Confsal è il Sindacato autonomo dei lavoratori aderente alla Confsal la Confederazione dei Sindacati Autonomi dei lavoratori quarta forza sindacale del paese

Art 177 e 178

GLI ARTICOLI 177 E 178 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 UNA SANATORIA PER GLI EVASORI

Proprio dal Governo che ha fatto della lotta all’evasione fiscale la sua bandiera non ce lo saremmo aspettati.

Parliamo degli articoli 177 e 178 della legge finanziaria, intitolati rispettivamente “misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare” e “misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro”.

L’articolo 177 consente ai datori di lavoro che hanno lavoratori “in nero” di sanare entro il 30 settembre 2007 le irregolarità; mediante la procedura prevista da questo articolo, è possibile versare 2/3 di quanto dovuto, 1/5 subito e il resto in 60 comode rate mensili senza interessi.

Il ricorso a tale procedura, inoltre, estingue tutti i reati penali e le sanzioni amministrative e, se non bastasse, per i datori di lavoro che accedono alla sanatoria sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche per 1 anno.

Per accedere ai benefici sopra indicati, il datore di lavoro dovrà sottoscrivere appositi accordi sindacali sulla base dei quali stipulare singoli accordi transattivi con i lavori interessati.

E’ più che fondato il sospetto che il lavoratore si troverà di fronte ad una scelta obbligata: o sottoscrivere l’accordo transattivo col quale rinunciare ai propri diritti pregressi (almeno in parte) o, nel caso in, invece, decidesse di far valere tutti i propri diritti fino in fondo, perdere il posto di lavoro e avviare una vertenza che, con i tempi della giustizia italiana, lo porterebbe, forse, ad ottenere qualcosa a distanza di anni. l’art. 178 prevede forti agevolazioni per i datori di lavoro che intendano trasformare i rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato.

Prima di tutto è facile immaginare che la norma incentiverà molto l’utilizzo degli istituti contrattuali previsti dalla legge Biagi, tipo contratti di inserimento o apprendistato, di fatto facendo passare i lavoratori da una precarietà con meno garanzie ad un’altra precarietà con qualche garanzia in più.

Negli ultimi tempi si è discusso molto su una circolare del ministro Damiano (n. 17 del 14/06/2006) che ha riconosciuto che il rapporto di lavoro degli operatori dei call-center, almeno i cosiddetti “inbound” è di tipo subordinato e non di collaborazione così come applicato dalle aziende del settore.

Tale circolare è stata emanata dopo che un’ispezione dell’ispettorato del lavoro di Roma presso la società Atesia spa, aveva appurato la reale natura dei rapporti di lavoro.

L’art. 178 della legge finanziaria fa già slittare i tempi rispetto alla circolare del Ministero del Lavoro citata, che obbligava le aziende a regolarizzare i rapporti entro il 31/01/2007, spostando tale limite al 30/04/2007.

Anche qui, come per l’articolo 177, l’accesso ai benefici per l’imprenditore è vincolato ad un accordo sindacale.

Anche per questa norma, è prevedibile che il lavoratore, pur di salvare il posto di lavoro, dovrà accettare una transazione con cui rinuncerà a rivalersi per tutti i diritti pregressi, almeno in buona parte, quali ferie e permessi non goduti, malattie non pagate, 13me e 14me non percepite, tfr non maturato.

Espletata la procedura sopra descritta, il datore di lavoro verserà una quota pari al 50% (!) dei contributi previdenziali dovuti, 1/3 subito e il resto con le solite rate senza interessi a 36 mesi.

Indovinate chi paga la differenza? il Ministero del Lavoro di concerto col Ministero dell’Economia, quindi i contribuenti, nel limite di uno stanziamento che, ad oggi, è di 300 milioni di euro; quindi, finiti quelli, non è detto che tutti i lavoratori “regolarizzati” potranno avere i propri contributi.

Anche in questo caso, l’utilizzo della procedura cancella tutti i reati previsti a livello previdenziale e fiscale con preclusione di ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i periodi e i rapporti di lavoro sanati.

Un po’ sospetto appare il comma 7 della norma, prevedendo che “l’accesso alla procedura(..) è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5”; sembra fatto su misura per la società Atesia spa; come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, ma a volte si azzecca..

Proprio sulla vicenda Atesia, molto oscura per tanti aspetti e poco onorevole per altri sindacati, che poco prima delle ispezioni della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma avevano sottoscritto con la società un accordo per la trasformazione delle co.co.co. in contratti a progetto (quindi altre collaborazioni) o contratti di inserimento (per gente che lavora in Atesia da anni..) senza mai contestare all’azienda la natura subordinata dei rapporti di lavoro, la FESICA CONFSAL può dire di aver ottenuto un’importante vittoria.

Da anni la nostra Organizzazione denunciava la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei dipendenti Atesia, società contro la quale ha avviato (ed ha ancora in corso) numerose vertenze, mentre altri sindacati ci attaccavano; abbiamo tenuto duro ed abbiamo avuto ragione.

Roma, 23/10/2006.