La Fesica Confsal è il Sindacato autonomo dei lavoratori aderente alla Confsal la Confederazione dei Sindacati Autonomi dei lavoratori quarta forza sindacale del paese

appalto ATAC – cooperativa 29 giugno condannata per condotta anti-sindacale

15/06/2016

Importante successo legale per la Fesica Confsal, con sentenza del 13 giugno 2016 il Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato la Soc. Coop. 29 Giugno Servizi per condotta anti-sindacale tenuta nei confronti dellO.S..

 

La vicenda ha avuto inizio tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 presso il deposito Atac di Torpagnotta, presso il quale la cooperativa 29 Giugno Servizi ha in affidamento il servizio di pulizia e movimentazione mezzi e presso cui la Fesica Confsal è presente fin dal 2008 con propria Rappresentanza Sindacale Aziendale, sempre riconosciuta dalla stessa Cooperativa 29 Giugno fin dal proprio subentro nell’appalto nel 2013.

 

Nei mesi di novembre e dicembre 2015 la Fesica Confsal ha contestato alla 29 Giugno differenze retributive per diverse migliaia di euro dovute al pagamento delle maggiorazioni per il lavoro notturno svolto dal personale e retribuito in misura inferiore al dovuto dalla Cooperativa; per tutta risposta la cooperativa 29 Giugno aveva negato alla Fesica Confsal lo svolgimento di un’assemblea sindacale indetta proprio per discutere con i lavoratori la problematica delle differenze retributive, e più in generale aveva contestato la legittimità della RSA della Fesica Confsal, fino ad allora pacificamente riconosciuta dalla cooperativa, con ciò venendo meno ai più elementari principi di correttezza e buona fede.

 

La Fesica Confsal di Roma ha quindi provveduto a depositare presso il Tribunale del Lavoro ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori tramite il proprio legale Walter Guerrera, ricorso che è stato accolto con la citata sentenza, nella quale il Giudice riconosce  la rappresentatività della Fesica Confsal, e ordina alla cooperativa 29 Giugno Servizi di consentire lo svolgimento dell’assemblea sindacale e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

 

Copia della sentenza: scan130