Inps – chiarimenti in merito all’esenzione dalla reperibilità per malattia
Con una nota pubblicata il 23 ottobre sul proprio sito web, l’inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alle casistiche di esenzione dalla reperibilità per visita di controllo in malattia.
L’esigenza nasce, scrive l’Inps, a causa di notizie diffuse sul web relative a lavoratori che chiedono ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati medici per essere esonerati dalla reperibilità.
La prima precisazione dell’Inps, molto importante e che teniamo a sottolineare, è che nei casi previsti dalla legge l’esenzione riguarda solo la reperibilità – ovvero l’obbligo di stare a case nelle fasce orarie prescritte – e non anche il controllo, per cui il lavoratore esente dalla reperibilità è comunque tenuto, se richiesto, a sottoporsi a visita di controllo.
Quindi l’istituto rammenta come il medico curante può applicare esclusivamente le “agevolazioni” previste dai decreti vigenti, quali uniche situazioni di esonero dall’obbligo di reperibilità, ovvero, per i lavoratori del settore privato:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
L’Inps sottolinea come solo in questi casi la segnalazione del curante che consente di non essere soggetti alla reperibilità, deve essere effettuata all’atto dell’emissione del certificato e non può mai essere successiva.
Infine chiarisce come il codice “E” sia ad uso esclusivo interno dei medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti e quindi eventuali annotazioni effettuate dal medico curante nella diagnosi riferite al codice “E” non producono alcun effetto ai fini dell’esonero dall’obbligo di reperibilità.
25/10/2018