2017 – NUOVI INCENTIVI PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE
Sugli importi fino a 3 mila euro lordi è valida l’applicazione dell’aliquota sostitutiva dell’Irpef al 10%; inoltre, l’importo è incrementato fino a 4 mila euro nei casi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori dipendenti nell’organizzazione di lavoro (19 giu 2017).
Inoltre, è stato notevolmente elevato, per tutti i lavoratori, il reddito massimo per beneficiare della tassazione con aliquota unica.
Per i dipendenti che sceglieranno di convertire il premio di produttività 2017 in misure di welfare aziendale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, investimento in azioni) il valore ricevuto sarà esentasse e non rientrerà nel tetto massimo per il calcolo delle esenzioni. A scelta del lavoratore, la parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all’imposta del 10% o alla tassazione ordinaria.
L’erogazione di beni o prestazioni può avvenire mediante voucher riportanti un valore nominale, fruibili presso strutture convenzionate, quali, ad esempio: cicli di terapie mediche, servizio di assistenza ad anziani, a disabili o baby sitting; borse di studio per i familiari; servizi di mensa, asilo nido, centri estivi e invernali; abbonamenti annuali a teatri, alla palestra;
Il premio di risultato può essere erogato come:
• maggiorazione della retribuzione con una componente legata a produttività, efficienza, qualità, secondo un parametro oggettivamente misurabile (per incremento delle vendite, su fatturato, produttività, ecc.). Non può essere stabilita in misura fissa;
• somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.
Nei casi in cui il lavoratore risultasse svantaggiato dall’applicazione dell’imposta sostitutiva potrà comunque optare per l’applicazione della tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi.
Riferimento normativo: Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia